L’Inps, con proprio messaggio n. 1259 del 27.3.2024, chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2024 , i redditi da lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario, sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
- pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;
- pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).
Quindi il differimento al 31 dicembre 2024 del conferimento dei relativi incarichi di lavoro autonomo previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 non deroga, a differenza del passato – Pandemia da Covid 19 -, alla regola dell’incumulabilità della pensione «quota 100», «quota 102» e «quota 103» con i relativi redditi percepiti.